Con provvedimento del Sindaco n. 48 del 4 giugno 2019 ha resistito al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dalla ditta Neriglass volto all’annullamento dell’ordinanza Sindacale n. 57/2018 e della nota prot. n. 30284/2018. Nomina legale dell’Ente. Una lunga vicenda che ancora la Magistratura deve chiarire che mette in pericolo la salute di tanti cittadini danneggiati da un’azienda produttrice di vetri che ha in locazione più padiglioni dell’area artigianale.
Pubblichiamo qui di seguito il provvedimento:
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di giugno, in Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile sostituto f.f. dell’area 1, in ordine alla regolarità tecnica; -dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell’area 2, in ordine alla regolarità contabile;Determina-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Resistenza al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dalla ditta Neriglass volto all’annullamento dell’ordinanza Sindacale n. 57/2018 e della nota prot. n. 30284/2018. Nomina legale dell’Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.- Il Sindaco F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
Il Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed istituzionali Premesso: Che il Comune di Misilmeri ha emesso l’ordinanza Sindacale n. 57 del 28.08.2018, per il superamento dei limiti di rumore, nei confronti di Neri Filippo, amministratore e legale rappresentante della ditta NERIGLASS, con sede in Misilmeri; Che il sig. Filippo Neri, con atto notificato a questo Ente, dall’avv. Lorenzo Pasquale Mogavero, acclarato al protocollo generale dell’Ente in data 30.10.2018, al n. 36405, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nella qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della ditta NERIGLASS, con sede a Misilmeri nella Via Pellingra n. 97, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Sferracavallo n. 146/A, presso lo studio legale del predetto avvocato che rappresenta e difende la ditta sopra menzionata, ha promosso ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo per l’annullamento previa sospensiva:- dell’ordinanza prot. n. 57 del 28.08.2018, emessa dal Comune di Misilmeri, relativa al superamento dei limiti di rumore;- dell’ulteriore nota c_f246.082048 Registro Ufficiale U.0030248.11-092017 ins 2, in riscontro alla istanza prot. 2981 del 4.9.2018;- di ogni altro atto, provvedimento o statuizione, prodromico, presupposto, connesso, collegato o, comunque, collegabile; Che per il ricorso sopra citato, a seguito della nota prot. n. 36538 del 30.10.2018 dell’Area 1, l’Area 4 Urbanistica non ha ritenuto di doversi procedere alla costituzione in giudizio; Che il TAR Sicilia ha emesso l’ordinanza n. 1269/2018 di reiezione della domanda cautelare presentata da controparte; Che la ditta NERIGLASS,c on sede in Misilmeri nella via Pellingra n. 97, nella persona del suo amministratore e legale rappresentante, sig. Neri Filippo, con atto acclarato al protocollo generale dell’Ente al n. 6708 del 22.02.2019, notificato a questo Ente dall’avv. Pasquale Mogavero, che la rappresenta e difende, ha promosso ricorso innanzi al CGA di Palermo per chiedere reiectis adversis: –Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; in accoglimento – per il rito, nella forma e nel merito cautelare, del ricorso in appello, riformare l’ordinanza impugnata; in ogni caso, con qualsivoglia opportuna statuizione, disattenderla; Concedendo, quindi – entro l’ambito della richiesta, come formulata – la misura cautelare; Con vittoria di spese del doppio grado di giustizia. Salvo ogni altro diritto;Che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con l’ordinanza n. 292/2019,emessa in data 08.05.2019, in sede giurisdizionale:- — Accoglie l’appello (ricorso n. 240/2019) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, sospendendo l’esecuzione dell’ordinanza comunale; Ordina che la predetta ordinanza n. 292/2019, sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’artt. 55, comma 10, cod. procedura. Amministrativa.; Condanna il Comune di Misilmeri al pagamento delle spese della fase cautelare che liquida in € 2.500,00; Che con nota prot. n. 6780 del 22.02.2019, al Responsabile dell’Area 4 “Urbanistica”, al fine di valutare l’opportunità di resistere al giudizio in parola, è stato chiesto di comunicare entro gg 5, la sussistenza di ragioni per resistere al giudizio instaurato, e conformemente ai sensi dell’art. 5, comma 1, della disciplina contenete i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione di G.C. n. 85/2016, di fornire un’analitica relazione evidenziando le ragioni sostanziali di questo Comune; Vista la nota prot. n. 16445 del 13.05.2019, dalla quale si evince che il Responsabile dell’Area 4 “Urbanistica”, per le motivazioni esplicitate nella prefata nota, ritiene opportuna la resistenza al ricorso in oggetto; Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dalla ditta Neriglass volto all’annullamento dell’ordinanza Sindacale n. 57/2018 e della nota prot. n. 30284/2018; Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all’Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell’apposito elenco speciale, annesso all’albo professionale degli Avvocati di cui all’art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ “Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”, e che, per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad una professionalità esterna, con competenza in materia di diritto amministrativo; Viste le linee guida dell’ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018; Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell’elenco di cui all’art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall’art. 4 del Codice dei Contratti pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; Considerato, altresì, che in aderenza ai sopra citati principi informatori, a n. 2 professionisti esterni, iscritti nell’albo comunale degli avvocati, ai quali nel corso del 2018 e di quest’anno non sono stati conferiti incarichi, con pec del 01.04.2019, è stato chiesto di inoltrare il preventivo di spesa in ribasso rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014; Dato atto in data odierna sono pervenuti i preventivi di spesa richiesti e dato, altresì, atto che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello dell’avv. Manfredi Brancato, del Foro di Palermo, per l’importo di € 3.950,00, oltre spese generali al 10%, c.p.a e ritenuta d’acconto, redatto secondo i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, in ribasso di poco superiore al 10%, specificando che per l’anno in corso, fruisce del c.d. Regime Forfettario (senza, quindi, che debba corrispondersi l’IVA sugli onorari) ; Visto l’art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l’affidamento dell’incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso; Considerato che fino alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e che nello stesso stanziamento dell’esercizio 2018 del precedente bilancio (2018/2020), lo stanziamento allocato al cap peg. 124, risulta insufficiente, per cui non è possibile effettuare prenotazioni ed impegni di spesa; Considerato, altresì, che la costituzione relativa al presente giudizio costituisce adempimento urgente e improcrastinabile, in mancanza del quale all’Ente sarebbe arrecato danno certo, grave ed irreparabile; Ritenuto che, in ragione di quanto sopra esposto, tra i capitoli di spesa assegnati e gestiti dall’Area 1, si rinviene un’adeguata disponibilità finanziaria al cap. peg. 28, denominato “Premi assicurativi e sinistri”, del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2019, in corso di formazione; Rilevato, pertanto, che in atto, può farsi ricorso alla prenotazione della spesa sul sopracitato capitolo peg. 28 “Premi assicurativi e sinistri”, del bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2019, in corso di formazione, per la somma di € 1.000,00, quale acconto sulle spese scaturenti dall’incarico in parola; Dato atto che con successivo e separato atto gestionale, ad approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, si provvederà ad impegnare in favore dell’avv. Manfredi Brancato, la restante somma;Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull’ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;Vista la circolare dell’Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;ProponeAl Sindaco: 1) al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia dalla ditta Neriglass volto all’annullamento dell’ordinanza Sindacale n. 57/2018 e della nota prot. n. 30284/2018. Nomina legale dell’Ente;2)Nominare l’Avv. Manfredi Brancato, del foro di Palermo, ai sensi dell’art. 5, della vigente disciplina per l’affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per procedere alla resistenza del ricorso in commento;3)Approvare lo schema di convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;4) Fare fronte alla spesa di € 1.000,00 per l’acconto in favore dell’avv. Manfredi Brancato, mediante imputazione contabile sull’int. Cod. 01.01.103 capitolo peg. 28 “Premi assicurativi e sinistri”, del bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2019, in corso di formazione, disponibile, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;5)Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.Misilmeri, 03.06.2019 Il proponente sostituto f.f. dell’Area 1 F.to: dott.ssa Bianca Fici
Pubblicato da Valentino Sucato